Smaltimento dell’amianto: le normative

Smaltimento dell’amianto: le normative

Le normative relative alla cessazione dell’utilizzo dell’amianto e al suo smaltimento sono contenute nella legge numero 257 del 27 marzo del 1992. Tale legge riguarda l’estrazione dell’amianto, la sua lavorazione, la sua commercializzazione, il suo utilizzo, il suo smaltimento, il suo trattamento e la sua importazione nel territorio nazionale, oltre che la sua esportazione.

A norma di legge, con l’espressione “utilizzazione dell’amianto” si fa riferimento alla produzione e alla lavorazione di prodotti di amianto, di prodotti che possono immettere fibre di amianto nell’ambiente, di prodotti che contengono amianto legato in matrice friabile, amianto libero o amianto in matrice resinoide o cementizia. I rifiuti di amianto, invece, sono le scorie e i detriti derivanti dalle lavorazioni che usano amianto, ma anche i materiali di scarto delle attività di estrazione di amianto, anche se provenienti da trattamenti di coibentazione. Più in generale, rientrano tra i rifiuti di amianto tutti gli oggetti che contengono amianto che possono disperdere nell’ambiente fibre di amianto.

La stessa legge del 1992 all’articolo 4 prevede l’istituzione di una commissione per la valutazione dei rischi sanitari e dei problemi ambientali dovuti all’impiego di amianto con l’intervento del ministero della Sanità, del ministero dell’Ambiente, del ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

La commissione è composta da due esperti di problemi dell’igiene ambientale, due esperti di tecnologia industriale, un esperto del Cnr, due esperti di materiali industriali, un esperto dell’Enea, due esperti di valutazione di impatto ambientale, un esperto dell’Istituto Superiore di Sanità, un esperto di problemi della previdenza sociale, tre rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali, un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale e un esperto dell’Ispesl.

Compito della commissione è quello di dare vita a un piano di coordinamento e di indirizzo per la formazione del personale addetto al controllo dell’attività di bonifica, ma anche di predisporre metodologie tecniche e normative relative agli interventi di bonifica e a quelli necessari a rendere l’amianto non pericoloso.

Tra gli altri obiettivi della commissione c’erano quelli di individuare i requisiti tecnici riguardanti la denominazione di qualità dei prodotti destinati a sostituire l’amianto e di predisporre disciplinari tecnici a proposito delle modalità di deposito e di trasporto dei rifiuti di amianto.

La legge emanata nel 1992, inoltre, impone che le imprese che direttamente o indirettamente utilizzano amianto siano obbligate a inviare ogni anno alle unità sanitarie locali una relazione in cui vengano indicate le caratteristiche dei prodotti che contengono amianto, i quantitativi di rifiuti di amianto da smaltire e da bonificare, i tipi di amianto usati, le misure adottate per rispettare la salute dei lavoratori e le esposizioni all’amianto degli addetti.

Compito delle unità sanitarie locali, quindi, è quello di verificare che i limiti di concentrazione stabiliti dalla legge siano rispettati, e di realizzare a loro volta delle relazioni annuali riguardanti le condizioni dei lavoratori da trasmettere al ministero della Sanità e alle regioni competenti (alle province di Bolzano e di Trento nel caso del Trentino Alto Adige).